IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare gli articoli 20 e 45; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 17 settembre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard). - 1. L'intestatario puo' richiedere all'Agenzia postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalita' previste dal comma 7 dello stesso articolo. 2. Ove l'assegno gia' quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione puo' avere ugualmente luogo se il presentatore e' personalmente conosciuto dall'operatore postale. 3. L'agenzia postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9. 4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalita' di cui al presente comma. 5. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalita' di cui all'articolo 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, emettono distintamente per provincia nonche' per capitolo o per ente convenzionato assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla ''Poste italiane S.p.a.''. 6. Detti postagiro vanno rimessi direttamente alla ''Poste italiane S.p.a.'' unitamente alle distinte di cui all'articolo 9, per i conseguenti adempimenti e sono integrati da tabulati, contenenti le generalita' e il codice fiscale dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonche' gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti postali o dei libretti di risparmio postale ovvero delle carte postcard loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi dei postagiro sono consegnati alla ''Poste italiane S.p.a.'' 7. I tabulati integrativi di cui al comma 6, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 6. 8. La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ''Poste italiane S.p.a.''. 9. Nell'eventualita' in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 8 o non possa essere effettuato per altri motivi, la ''Poste italiane S.p.a.'' e' tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del Tesoro. 10. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da tassa.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 11
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 7 agosto 1985, n. 428, reca: "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti"; l'art. 1, comma 1, conferisce la delega al Governo per l'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento di norme e di ordinamenti contabili in materia di procedure di ordinazione e di pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni; in particolare, alla lettera e) viene indicato, tra i criteri direttivi della delega, quello in base al quale occorre prevedere che le norme emanate in attuazione della stessa, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari. - Il decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, reca: "Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni ed altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo"; in particolare, l'art. 20 disciplina le modalita' di pagamento mediante accreditamento in conto corrente postale delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro, e l'art. 45 prevede che le disposizioni contenute nel decreto stesso possono essere modificate o integrate con norme regolamentari. - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), concerne l'emanazione di regolamenti. - Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e' stato emanato il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; l'art. 14, comma 1, in particolare, prevede che il pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni a carico dello Stato avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili nel circuito bancario o postale secondo la scelta del creditore; l'art. 22 stabilisce, inoltre, che le procedure ed i principi indicati nel regolamento stesso si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'Amministrazione dello Stato.