IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985,
n. 428;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, ed in particolare gli articoli 20 e 45;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli  articoli 14, comma  1, e  22 del decreto  del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
  Udito il parere  della Corte dei conti, espresso  a sezioni riunite
il 17 settembre 1997;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1998;
  Sulla  proposta  del Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 20  del decreto  del Presidente  della Repubblica  8
luglio 1986, n. 429, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  20  (Pagamento degli  assegni  con  accreditamento in  conto
corrente  postale,  su  libretto  di risparmio  postale  e  su  carta
postcard). - 1. L'intestatario puo' richiedere all'Agenzia postale di
localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto
corrente postale a  lui intestato. A tale fine  l'assegno deve essere
presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15
e  quietanzato con  le modalita'  previste dal  comma 7  dello stesso
articolo.
  2. Ove l'assegno gia' quietanzato sia presentato da persona diversa
dall'intestatario,  l'operazione puo'  avere ugualmente  luogo se  il
presentatore e' personalmente conosciuto dall'operatore postale.
  3.   L'agenzia  postale   prende   nota  dell'avvenuta   estinzione
dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9.
  4. I  titolari di  pensioni o  assegni congeneri  possono chiedere,
mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di
riscuotere   in  via   continuativa   i   loro  emolumenti   mediante
accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio
postale, ovvero  sulla carta postcard  ad essi intestati.  La domanda
deve  contenere  una  dichiarazione  di  impegno  dell'interessato  a
comunicare  alla direzione  provinciale medesima,  senza indugio,  il
venire meno anche di una sola  delle condizioni cui e' subordinato il
godimento  del  trattamento  pensionistico e  degli  annessi  assegni
accessori,   nonche'  l'esplicita   autorizzazione  per   l'eventuale
prelevamento  d'ufficio di  somme  indebitamente  accreditate con  le
modalita' di cui al presente comma.
  5.  I  centri interregionali  di  elaborazione,  in relazione  alle
segnalazioni loro pervenute  con le modalita' di  cui all'articolo 4,
in ordine all'attuazione di quanto  previsto nel comma 4 del presente
articolo, emettono distintamente per provincia nonche' per capitolo o
per  ente  convenzionato  assegni  di serie  speciale  collettivi  in
funzione di postagiro  a favore del conto  corrente postale intestato
alla ''Poste italiane S.p.a.''.
  6. Detti postagiro vanno rimessi direttamente alla ''Poste italiane
S.p.a.''  unitamente  alle distinte  di  cui  all'articolo 9,  per  i
conseguenti adempimenti  e sono integrati da  tabulati, contenenti le
generalita'  e  il codice  fiscale  dei  pensionati interessati  e  i
relativi numeri di iscrizione, la  somma spettante a ciascuno di essi
nonche'  gli  elementi  occorrenti  per  l'individuazione  dei  conti
correnti postali  o dei  libretti di  risparmio postale  ovvero delle
carte  postcard  loro  intestati. L'importo  complessivo  di  ciascun
postagiro deve concordare con  il totale del corrispondente tabulato.
Copie dei supporti magnetici  occorsi per l'allestimento dei tabulati
integrativi  dei  postagiro  sono consegnati  alla  ''Poste  italiane
S.p.a.''
  7.  I   tabulati  integrativi  di   cui  al  comma  6,   in  quanto
costituiscono elenchi  dei creditori ai fini  dei relativi pagamenti,
fanno parte  integrante dei  postagiro cui  si riferiscono  e debbono
quindi  essere   convalidati  con   timbro  d'ufficio  e   firma  del
responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con
una dichiarazione, debitamente firmata  dallo stesso funzionario, con
la  quale si  attesta  la  corrispondenza tra  i  dati contenuti  nei
tabulati stessi e quelli registrati  sui supporti magnetici di cui al
comma 6.
  8. La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la sospensione
dell'accreditamento  in corso,  secondo procedure  concordate tra  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
la ''Poste italiane S.p.a.''.
  9.  Nell'eventualita'  in  cui l'accreditamento  non  debba  essere
effettuato in conseguenza  di quanto previsto al comma 8  o non possa
essere effettuato per  altri motivi, la ''Poste  italiane S.p.a.'' e'
tenuta  a   versare  senza  indugio  il   corrispondente  importo  in
tesoreria,  rimettendo   il  relativo   documento  di   entrata  alla
competente direzione provinciale del Tesoro.
  10.  Le operazioni  di  cui  al presente  articolo  sono esenti  da
tassa.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 14 settembre 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
  Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 11
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La    legge    7    agosto   1985, n.   428,   reca:
          "Semplificazione  e snellimento delle procedure in  materia
          di  stipendi,  pensioni  ed altri assegni; riorganizzazione
          delle direzioni   provinciali del    tesoro  e  istituzione
          della    Direzione   generale dei  servizi  periferici  del
          tesoro;   adeguamento   degli   organici   del    personale
          dell'amministrazione  centrale e  del Ministero del  tesoro
          e del  personale amministrativo della Corte    dei  conti";
          l'art.  1,    comma 1, conferisce la  delega al Governo per
          l'emanazione di norme  aventi valore di    legge  ordinaria
          per    provvedere   alla   revisione,      integrazione   e
          coordinamento di norme  e  di  ordinamenti    contabili  in
          materia  di  procedure    di  ordinazione e di pagamento di
          stipendi, pensioni  ed altri assegni; in particolare,  alla
          lettera  e)  viene  indicato, tra i criteri direttivi della
          delega, quello in  base al quale  occorre prevedere  che le
          norme  emanate in attuazione della stessa, potranno  essere
          successivamente    modificate   o   integrate   con   norme
          regolamentari.
            - Il decreto del presidente  della  Repubblica  8  luglio
          1986,  n.  429,  reca:  "Adeguamento  della  normativa  sui
          servizi espletati dagli uffici  periferici  del  Tesoro  in
          materia   di   stipendi,  pensioni  ed  altre  spese  fisse
          all'evoluzione   della   tecnologia  e    alle     esigenze
          di   utilizzazione     dei    sistemi    di    elaborazione
          automatica  dei  dati; semplificazione    delle    relative
          procedure;          definizione          delle   specifiche
          responsabilita'   amministrative  dei  dirigenti    e   del
          personale  delle direzioni  provinciali del Tesoro e  degli
          organi  del  sistema    informativo";    in    particolare,
          l'art.    20    disciplina    le  modalita'    di pagamento
          mediante  accreditamento  in conto  corrente postale  delle
          pensioni e   degli   altri   assegni  amministrati    dalle
          direzioni    provinciali    del   Tesoro,   e   l'art.   45
          prevede  che  le disposizioni contenute nel decreto  stesso
          possono   essere   modificate   o   integrate   con   norme
          regolamentari.
            -  L'art.  17,   comma   1,   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          concerne l'emanazione di regolamenti.
            - Con  decreto del Presidente  della Repubblica 20 aprile
          1994, n.  367,  e'  stato  emanato  il regolamento  recante
          semplificazione    e accelerazione delle procedure di spesa
          e contabili; l'art. 14, comma 1,  in  particolare,  prevede
          che  il pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni  a
          carico    dello Stato avviene   mediante accreditamento sul
          conto corrente bancario o postale,  ovvero  mediante  altri
          mezzi  di pagamento   disponibili nel  circuito  bancario o
          postale  secondo    la  scelta  del  creditore;  l'art.  22
          stabilisce,   inoltre,  che  le  procedure  ed  i  principi
          indicati nel regolamento stesso  si  applicano  anche  alle
          amministrazioni       ed       agli       enti      diversi
          dall'Amministrazione  dello Stato.